PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1.
(Scopo).

      1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce e tutela la famiglia come soggetto unitario.
      2. La presente legge non trova applicazione o cessa di averne in caso di scioglimento del vincolo coniugale.

Art. 2.
(Diritto alla famiglia).

      1. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia.
      2. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 3.
(Minori).

      1. Ai minori, in particolare, è riconosciuto il diritto ad avere una famiglia, sia essa quella d'origine, adottiva o affidataria.
      2. Lo Stato garantisce le condizioni economico-sociali idonee ad evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia quando:

          a) la famiglia è numerosa e incapace di fare fronte alle necessità dei figli;

 

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          b) il minore versa in un grave stato patologico o psico-patologico, sia congenito che sopravvenuto;

          c) la famiglia versa in uno stato di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.

      3. Al minore cui non è in grado di provvedere la famiglia sono garantiti gli alimenti.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione degli alimenti garantiti ai sensi del comma 3 del presente articolo nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

Art. 4.
(Riconoscimento giuridico).

      1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro d'imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.
      2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.
      3. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso la casa coniugale o presso dipendenze di essa.

Art. 5.
(Regime giuridico).

      1. I diritti riconosciuti alla famiglia sono esercitati, anche disgiuntamente, dai coniugi.

 

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      2. In caso di assenso nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, al componente della famiglia che è in possesso della capacità di agire è tuttavia consentito dissociarsi da tale esercizio, restando escluso dalle conseguenze giuridiche dello stesso.
      3. Il regime patrimoniale della famiglia è regolato dalla normativa vigente in materia.

Art. 6.
(Diritti della famiglia).

      1. Alla famiglia, quale soggetto elettivamente deputato all'educazione dei figli nonché allo sviluppo della società e alla trasmissione dei princìpi di solidarietà e di assistenza sono riconosciuti:

          a) il diritto a politiche di sostegno della natalità e dell'adozione;

          b) il diritto a mantenere, istruire ed educare i figli;

          c) il diritto ad assicurare ai figli lo sviluppo fisico e morale;

          d) il diritto a un sistema fiscale e contributivo rispondente a criteri di equità;

          e) il diritto a prestare cura e assistenza ai propri componenti.

Art. 7.
(Interesse familiare).

      1. Ai fini della presente legge, è interesse familiare l'interesse collettivo e diffuso alla formazione, alla promozione e allo sviluppo della famiglia nonché all'esistenza, alla sopravvivenza e alla stabilità della società.
      2. L'interesse familiare ha altresì ad oggetto:

          a) l'integrità, la dignità e il decoro della famiglia;

 

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          b) l'immagine e la reputazione della famiglia;

          c) l'attuazione dei princìpi di solidarietà e di reciproca assistenza tra generazioni;

          d) l'assistenza sanitaria e il supporto materiale e psicologico in favore di famiglie in cui vi sono persone diversamente abili o minori in un grave stato patologico o psico-patologico, sia congenito che sopravvenuto;

          e) l'educazione, l'istruzione e la formazione dei componenti della famiglia;

          f) l'accesso all'abitazione;

          g) l'equità fiscale e contributiva;

          h) la rimodulazione delle tariffe per l'erogazione dei servizi essenziali e l'agevolazione per l'acquisto di beni di prima necessità e per la fruizione di servizi turistici, di trasporto e culturali in favore delle famiglie numerose e con basso reddito;

          i) la conciliazione tra la cura della famiglia e il lavoro anche attraverso la rimozione di ogni forma di ostacolo e di discriminazione.

Capo II
POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Art. 8.
(Abitazione).

      1. Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della famiglia, il Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23:

          a) promuove lo sviluppo di piani di edilizia residenziale pubblica;

          b) riconosce incentivi all'acquisto o alla locazione di unità immobiliari da adibire a prima abitazione, anche attraverso la concessione di mutui agevolati;

 

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          c) pianifica interventi volti alla facilitazione burocratica e tributaria del frazionamento di appartamenti di ampia metratura;

          d) favorisce l'incremento del mercato delle locazioni degli immobili ad uso abitativo attraverso il riconoscimento di una detrazione fiscale del 25 per cento per il reddito derivante dall'adesione a forme di contratto vincolate, quanto a canone e a durata, sulla base di criteri da individuare, con decreto dello stesso Ministro delle politiche per la famiglia, anche in virtù di specifici accordi tra associazioni di categoria.

      2. Il Ministro delle politiche per la famiglia determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale per la famiglia, le modalità di riconoscimento e di concessione delle agevolazioni per l'acquisto e per la locazione della prima abitazione.
      3. L'onere economico degli interventi previsti dal comma 1 del presente articolo è posto a carico del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 22.

Art. 9.
(Interventi in materia di lavoro).

      1. A tutela dei diritti della famiglia, il Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, programma una politica del lavoro sulla base dei seguenti princìpi:

          a) adeguamento delle strutture aziendali o lavorative in genere alle esigenze dei minori di anni tre in modo da garantirne quanto più possibile il contatto con almeno uno dei genitori;

          b) estensione dei congedi parentali ai casi in cui all'interno alla famiglia vi sono soggetti non autosufficienti;

 

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          c) flessibilità e adeguamento dell'orario di lavoro alle comprovate esigenze della famiglia;

          d) agevolazioni fiscali;

          e) diritto di precedenza nella scelta della sede lavorativa ai componenti delle famiglie in cui vi sono figli minori di età oppure persone anziane o inabili da accudire.

Art. 10.
(Incentivi alla natalità).

      1. A ciascuna famiglia rispondente ai requisiti reddituali fissati con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, è riconosciuto un contributo annuo di 1.000 euro per ciascun figlio, fino a un massimo di 5.000 euro complessivi.
      2. Un incentivo pari a 1.000 euro per ciascun anno, frazionabile per mese, è altresì riconosciuto a ciascuna famiglia per l'affidamento, anche preadottivo, di ogni minorenne, fino a un massimo di 5.000 euro complessivi e in base ai requisiti reddituali fissati con il decreto di cui al comma 1.
      3. Il decreto di cui al comma 1 fissa, altresì, le modalità di erogazione del contributo previsto dai commi 1 e 2.

Art. 11.
(Accelerazione delle procedure di affidamento preadottivo e di adozione).

      1. Al fine di rimuovere gli ostacoli economici e sociali all'esercizio del diritto alla famiglia, il Ministro delle politiche per la famiglia promuove interventi volti ad accelerare le procedure di affidamento preadottivo e di adozione.
      2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive

 

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modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 22:

              1) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I richiedenti, durante l'espletamento delle indagini di cui al comma 4, hanno il diritto di farsi assistere dalle associazioni per la promozione della famiglia riconosciute ai sensi della legislazione vigente in materia. In particolare, le coppie che hanno fatto richiesta di adozione possono chiedere e ottenere che soggetti in possesso di adeguata professionalità presenzino ai colloqui con gli assistenti sociali o con gli addetti delle aziende sanitarie locali cui sono stati delegati i compiti di indagine»;

              2) al comma 4:

                  2.1) al primo periodo, le parole: «che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere avviate entro trenta giorni dal deposito della domanda di adozione presso il tribunale per i minorenni competente per territorio e concludersi entro i successivi novanta giorni»;

                  2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gravi motivi e con provvedimento motivato il termine di conclusione delle indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di novanta giorni»;

          b) all'articolo 25:

              1) al comma 1, le parole: «decorso un anno dall'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro i trenta giorni successivi alla data in cui è decorso un anno dall'inizio dell'affidamento»;

              2) al comma 3, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di sei mesi»;

          c) al comma 4 dell'articolo 26, le parole: «immediatamente trascritta» sono sostituite dalle seguenti: «trascritta entro tre giorni».

 

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Art. 12.
(Quoziente familiare).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

          b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

              1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore, ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;

              2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

              3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

              4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma;

 

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          c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

              1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera i-septies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

              2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

              3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4) della presente lettera, le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;

              4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), e 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;

          d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi d'imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.

 

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      2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefìci in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.

Art. 13.
(Deduzioni fiscali).

      1. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila» sono inserite le seguenti: «, calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia»;

          b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

      «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro l'anno per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minorenne affidato e per ciascun familiare convivente non autosufficiente, e di 500 euro l'anno per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da qualunque dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi o anche, congiuntamente, da più di uno».

Art. 14.
(Interventi in materia di istruzione obbligatoria e di accoglienza negli asili nido).

      1. A ciascuna famiglia, per ogni figlio e minore affidato, è riconosciuto un beneficio

 

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di 750 euro, fino ad un massimo di 3.000 euro, con riferimento a ciascun anno di accoglienza presso i servizi educativi per la prima e la seconda infanzia e di frequentazione dell'istruzione obbligatoria per anno. Sono escluse dall'applicazione del presente comma le famiglie che scelgono di affidare l'istruzione del minore a strutture private non equiparate.
      2. Il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione del contributo previsto dal comma 1, nonché le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e di revoca.

Art. 15.
(Assistenza domiciliare dei familiari non autosufficienti).

      1. In attuazione dei princìpi di sussidiarietà e di razionalizzazione della spesa pubblica, qualora un cittadino affetto da grave inabilità o non autosufficiente sia accudito da uno o più membri della famiglia nel cui contesto è stabilmente inserito, al fine di sostenere la famiglia stessa e in vista dei risparmi derivanti al Servizio sanitario nazionale, sono previsti i seguenti benefìci:

          a) se un familiare che presta permanentemente assistenza ha un'età anagrafica pari o superiore a quarantacinque anni, o un'anzianità contributiva pari o superiore a venti anni anche maturata in più gestioni pensionistiche diverse e rinuncia ad esercitare il lavoro dipendente o autonomo o una libera professione, allo stesso è erogata una pensione calcolata proporzionalmente ai requisiti posseduti e comunque non inferiore a 450 euro mensili. Se lo stesso ha un'anzianità contributiva pari o inferiore a dieci anni, la pensione è pari a 300 euro mensili;

 

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          b) se i coniugi che assistono un familiare non autosufficiente hanno più di cinquanta anni ciascuno e la somma della loro anzianità contributiva è pari o superiore a trentacinque anni anche maturata in gestioni pensionistiche diverse e rinunciano entrambi ad esercitare il lavoro dipendente o autonomo o una libera professione, su domanda congiunta, agli stessi è erogata una pensione pari a quella che spetterebbe a un cittadino con età anagrafica di sessanta anni e con un'anzianità contributiva pari a quella cumulata dei due coniugi e comunque non inferiore a 500 euro mensili.

      2. L'accertamento della condizione sanitaria è a cura delle regioni ai sensi della normativa vigente in materia. L'erogazione delle pensioni è a carico dell'ente previdenziale di competenza, il quale può rivalersi parzialmente sul Fondo di solidarietà cui all'articolo 22, secondo i criteri fissati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del presente articolo.
      3. Con cadenza almeno biennale l'ente erogatore verifica la permanenza dei requisiti per godere dei benefìci previsti dal comma 1.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale, sono individuate le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione della pensione di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e di revoca e le modalità di coordinamento tra le diverse gestioni pensionistiche interessate. Con lo stesso decreto sono altresì fissati i criteri e le modalità della rivalsa esercitabile dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sul Fondo di solidarietà di cui all'articolo 22.

Art. 16.
(Indennità per i minori di tre anni e per i familiari non autosufficienti a carico).

      1. Senza pregiudizio degli eventuali ulteriori benefìci di legge, qualora una

 

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famiglia non possa avvalersi dei benefìci di cui all'articolo 15 e nella famiglia stessa sia presente un bambino di età inferiore a tre anni, un minore affidato o un soggetto non autosufficiente, e qualora uno dei suoi componenti rinunci all'attività lavorativa dipendente, autonoma o professionale per il periodo durante il quale perdura la situazione anagrafica o di non autosufficienza, al componente medesimo è riconosciuta un'indennità pari a 400 euro mensili.
      2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è verificata dai servizi sociali territorialmente competenti. L'indennità è erogata dall'INPS, con parziale rivalsa sul Fondo di solidarietà di cui all'articolo 22.
      3. Il Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

Art. 17.
(Semplificazione dei rapporti tra le famiglie e la pubblica amministrazione).

      1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i concessionari e i fornitori di servizi pubblici, le domande, le dichiarazioni e ogni altro atto agli stessi rivolto da una famiglia può essere sottoscritto indifferentemente e senza formalità, per conto della famiglia stessa o di suoi componenti, da uno dei due coniugi.
      2. Per le pratiche caratterizzate dalla insostituibilità della persona dell'interessato, per quelle che comportano obbligazioni a carico dell'interessato e per quelle che comportano la comunicazione o la diffusione di dati sensibili dell'interessato stesso si applica la normativa generale vigente sul mandato e sulla delega o quella sul carattere assolutamente personale della dichiarazione.

 

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      3. Qualora una famiglia includa un minore di anni tre o un familiare convivente non autosufficiente, le pubbliche amministrazioni e i concessionari e fornitori di pubblici servizi svolgono pratiche nell'interesse della famiglia presso il domicilio della stessa, su richiesta e ove le stesse non possano essere evase per via telefonica. Per le pratiche evase presso il domicilio della famiglia e che sarebbe stato possibile evadere in via telematica, gli enti procedenti possono richiedere alla famiglia stessa il rimborso delle spese.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le pratiche e le procedure per le quali, ai sensi di quanto disposto al comma 2 o di insuperabili ragioni tecniche od organizzative, le semplificazioni di cui ai commi 1 e 3 non sono applicabili. Con il medesimo decreto sono altresì fissati i tetti massimi del rimborso spese previsto dal citato comma 3.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, provvede, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle tipologie di famiglie numerose e a basso reddito destinatarie delle agevolazioni previste in attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera h), da parte degli enti competenti.

Art. 18.
(Clausola di salvaguardia).

      1. In ogni caso in cui si verifichi che l'applicazione di una disposizione tributaria o agevolativa rechi maggiore beneficio qualora applicata ai singoli componenti della famiglia anziché al nucleo familiare nel suo insieme, alla famiglia si applica di diritto la disposizione più favorevole.

 

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Capo III
ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE

Art. 19.
(Associazioni per la promozione della famiglia).

      1. Le associazioni per la promozione della famiglia sono rappresentative di interessi familiari e, come tali, titolari di situazioni e posizioni giuridiche soggettive giuridicamente rilevanti.
      2. Alle associazioni per la promozione della famiglia, in attuazione del principio di sussidiarietà, possono essere delegate dallo Stato e dagli enti territoriali funzioni pubbliche, in particolare nel campo educativo e dell'erogazione dei servizi alle famiglie.
      3. Le associazioni per la promozione della famiglia sono organizzazioni senza fine di lucro che hanno, tra l'altro, come scopo statutario quello di:

          a) promuovere iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla tutela della famiglia;

          b) proporre petizioni e avanzare proposte al fine di sollecitare l'applicazione delle norme a tutela della famiglia e promuovere l'adeguamento delle medesime ai princìpi fondamentali della Costituzione e delle convenzioni internazionali;

          c) sostenere e favorire la partecipazione della famiglia alle iniziative di tutela e di valorizzazione della medesima;

          d) intervenire in giudizio anche al fine di rimuovere tutte le situazioni pregiudizievoli alla comunità familiare o che comunque procurano alla stessa disagi anche morali.

      4. Alle associazioni per la promozione della famiglia possono essere iscritti le famiglie, i genitori di figli minori di età o diversamente abili, anche se maggiorenni, nonché le persone cui sono affidati minori di età o diversamente abili, anche se maggiorenni.

 

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      5. Presso la Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito l'elenco delle associazioni per la promozione della famiglia rappresentative a livello nazionale. Il medesimo Dipartimento provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco.
      6. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 5 è subordinata al possesso dei requisiti che sono specificamente individuati con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, tra i quali sono compresi l'avvenuta costituzione per atto pubblico o scrittura privata, l'adozione di uno statuto a base democratica, la rappresentatività sul territorio, la rilevanza e la continuità dell'attività esterna.
      7. Il Ministro delle politiche per la famiglia promuove l'istituzione, presso la Commissione europea, di un elenco in cui possono essere iscritti gli enti legittimati a proporre le azioni per la tutela della famiglia di cui alla presente legge.

Art. 20.
(Tutela della famiglia).

      1. Le associazioni di cui all'articolo 19, comma 5, sono legittimate a intervenire e ad agire in giudizio per la tutela dell'interesse familiare:

          a) dinanzi al giudice ordinario con le modalità di cui all'articolo 21;

          b) dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi;

          c) dinanzi al giudice penale, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, anche con riferimento ai delitti di cui al libro secondo, titoli XI e XII, del codice penale.

Art. 21.
(Azione familiare).

      1. Le associazioni di cui all'articolo 19, comma 5, sono legittimate a richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o

 

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la sede il convenuto, la condanna al risarcimento del danno, all'indennità, alla restituzione di somme o all'esecuzione della prestazione, in conseguenza di atti plurioffensivi dell'interesse familiare definiti ai sensi del comma 2.
      2. È plurioffensivo dell'interesse familiare l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo dell'interesse familiare di una pluralità di soggetti.
      3. L'azione di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutte le famiglie interessate dal medesimo atto.
      4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, stabilisce anche l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie ovvero determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore delle singole famiglie nonché i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso o la prestazione da svolgere nonché i modi e i termini della sua esecuzione.
      5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, dinanzi al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale, nel quale sono indicati i criteri determinati ai sensi del comma 4.
      6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 del presente articolo, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
      7. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui al comma 6, la singola famiglia può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione esatta dell'ammontare del
 

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risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, non sono legittimati a intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
      8. A seguito della sentenza di condanna di cui al comma 4, nell'ipotesi in cui il giudice non stabilisca l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie ovvero non determini i criteri in base ai quali definire i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare le singole famiglie, ciascuna famiglia può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla citata sentenza di condanna e la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, non sono legittimati ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
      9. La sentenza di condanna emessa ai sensi del comma 4 del presente articolo in favore di un soggetto di cui all'articolo 19, comma 5, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del citato codice di procedura civile, richiesta dalla singola famiglia.

      10. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti nascenti dalle azioni di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
      11. In attenzione di quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
 

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materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al fine di comprendere, tra gli atti esenti dal contributo unificato ivi stabilito, i procedimenti previsti dal presente articolo.
      12. La parcella dei patrocinatori per la rappresentanza e la difesa nell'azione familiare di cui al presente articolo è calcolata in base percentuale sui risarcimenti o sulle indennità ottenuti nella misura minima del 2,5 per cento e massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.

Art. 22.
(Fondo di solidarietà per la famiglia).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito il Fondo di solidarietà per la famiglia, con una dotazione complessiva pari a 2,4 miliardi di euro, da costituire con quote di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. A decorrere dall'anno 2010, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 le eventuali somme ottenute a titolo di ristoro dei danni e di indennità ai sensi della presente legge, detratte le spese documentate.

Art. 23.
(Consulta nazionale per la famiglia).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituita la Consulta nazionale per la famiglia, di seguito denominata «Consulta», composta dai rappresentanti delle associazioni per la promozione della famiglia, rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 19, comma 5.
      2. La Consulta ha funzioni di studio e di ricerca, nonché d'impulso e di consulenza nei confronti delle amministrazioni

 

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statali, con le quali collabora e alle quali segnala le misure idonee ad assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia.
      3. La Consulta, in particolare:

          a) svolge funzioni di natura conoscitiva per accertare le modalità con le quali le amministrazioni statali hanno dato attuazione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari concernenti la condizione economica e sociale delle famiglie;

          b) elabora analisi e studi, anche in collaborazione con enti e con istituzioni culturali e di ricerca, procedendo altresì alla valutazione delle esperienze maturate all'estero e specificamente nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea sull'adeguatezza e sulla congruità della legislazione di cui alla lettera a), nonché delle misure attuate per fronteggiare situazioni di emergenza legate al disagio familiare;

          c) attua il monitoraggio delle attività connesse al rispetto delle disposizioni vigenti aventi riflessi sul benessere delle famiglie, nonché della presente legge;

          d) collabora con i Ministri della giustizia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche per la famiglia e per le politiche giovanili e le attività sportive e con la Direzione generale per le politiche sulle dipendenze del Ministero della solidarietà sociale, per l'elaborazione di strategie di contrasto del disagio giovanile nelle scuole di ogni ordine e grado e nella società nonché di tutela dei minori;

          e) promuove intese, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti ad assicurare lo sviluppo delle politiche familiari;

          f) propone alle amministrazioni statali e agli altri enti pubblici competenti l'adozione delle iniziative, di carattere normativo o amministrativo, che ritiene necessarie per la concreta realizzazione dei diritti della famiglia e del benessere familiare;

 

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          g) sollecita le amministrazioni statali ad attuare le misure previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti nelle materie di interesse per le famiglie;

          h) promuove intese con le regioni e con le associazioni del privato sociale dirette a garantire ai pazienti ricoverati presso presìdi ospedalieri pubblici e privati il benessere psico-affettivo e la continuità del rapporto con i loro familiari;

          i) promuove intese con le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e le associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti persone disabili, finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e al miglioramento della qualità della vita;

          l) promuove intese con le regioni, gli enti locali e le associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti anziani, finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e il loro impiego in iniziative di carattere sociale per il miglioramento della qualità della vita;

          m) esprime pareri al Ministro della salute in sede di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute concernenti le attività dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;

          n) esprime pareri al Ministro della solidarietà sociale in sede di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

          o) esprime pareri al Ministro delle infrastrutture in sede di definizione delle convenzioni nazionali previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni;

          p) esprime pareri in sede di definizione dei parametri per la determinazione

 

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delle tariffe per l'acqua, l'energia elettrica, il gas e lo smaltimento dei rifiuti.

      4. La Consulta presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta, proponendo le riforme legislative opportune per l'incremento del benessere della famiglia, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle associazioni familiari, per l'ulteriore attuazione della sussidiarietà orizzontale e per l'eliminazione delle situazioni di criticità e disagio rilevate dall'Osservatorio di cui all'articolo 24.
      5. Per l'esercizio delle sue funzioni la Consulta accede:

          a) ai documenti delle amministrazioni statali;

          b) alle banche dati delle amministrazioni statali, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.

Art. 24.
(Osservatorio).

      1. Al fine di rimuovere ogni ostacolo all'esercizio dei diritti individuali anche all'interno delle formazioni sociali in cui il singolo realizza e sviluppa la propria personalità, è istituito presso la Consulta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, un Osservatorio con il compito di effettuare un monitoraggio volto a individuare gli ambiti di possibile intervento.

Art. 25.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2,4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di

 

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previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.